Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 6 dic 1956
Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'Amministrazione dello. Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune. Eguale facoltà spetta alla gestione INA-Casa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-17