Capo II
Art. 17
17 / 56In vigore dal 6 dic 1956
Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'Amministrazione dello. Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.
Eguale facoltà spetta alla gestione INA-Casa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-17