Capo II
Art. 16
16 / 56In vigore dal 6 dic 1956
Ai fini della predisposizione della graduatoria per la assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguono le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall', primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra la domanda di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.
Per le domande presentate da dipendenti da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e da aziende, o da soci di cooperative, per l'assegnazione di alloggi costruiti in base ad autorizzazioni concesse ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Commissioni provinciali predispongono specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna amministrazione, ente, azienda o cooperativa.
Quando sia intervenuta autorizzazione alla costruzione diretta, i dipendenti dalle amministrazioni, enti, aziende ovvero i soci delle cooperative, che abbiano a questa provveduto, sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa, per una durata da stabilirsi con riferimento all'importo contributivo impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-16