Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 6 dic 1956
L'assegnazione degli alloggi costruiti secondo le modalità previste dagli della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dal punto 2) dell' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è regolata come segue: possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che: a) abbiano versato una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43; b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella circoscrizione di zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni; c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa. Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà. Il numero dei vani per il quale è ammessa la richiesta di un alloggio con promessa di vendita, o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno. Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda il datore di lavoro presso il quale prestano la loro opera, ovvero, nel caso in cui siano disoccupati, l'ultimo datore alle dipendenze del quale abbiano lavorato. Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla gestione INA-Casa l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia, effettuata la cessione ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza, prevista dall', comma secondo, della stessa legge, o sia stato sfrattato dall'alloggio in locazione per morosità, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-14