Art. 12
Capo I

Art. 12

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In vigore dal 6 dic 1956
Qualora gli enti, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1959 la gestione INA-Casa potrà sostituirsi ad essi per l'ultimazione delle costruzioni. In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione. Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano stati autorizzati gli enti, le aziende o cooperative, per i quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-12