Art. 10
Capo I

Art. 10

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In vigore dal 6 dic 1956
Gli enti pubblici, le aziende o cooperative autorizzati alla costruzione diretta ed ai quali la gestione INA-Casa abbia concessa la sospensione dei versamento dei contributi, sono obbligati a presentare alla gestione stessa allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti. L'inottemperanza a tale disposizione comporta per gli enti, le aziende o le cooperative, la decadenza dalla sospensione dei contributi. Non appena la gestione INA-Casa rileva che l'importo ammesso a non essere versato ed impiegato nelle costruzioni dirette, è stato totalmente recuperato, è revocata la sospensione; gli enti, le aziende o cooperative interessati debbono riprendere il regolare versamento dei contributi dalla prima mensilità successiva a quella in cui si è verificato il recupero totale delle somme da essi anticipate. In caso di inosservanza gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-10