Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformità al disposto dell' dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - VIGORELLI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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