Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-rd-1