Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 18 ago 1956
La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai sensi degli accordi presi con l' comma 3. Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere, il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del datore di lavoro in merito al lavoratore, il genere di impiego e la sua prevista durata, le caratteristiche del lavoro da compiere, le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonché le possibilità di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali per il lavoratore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-4