Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 lug 1956
Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-9