Art. 23
20 / 25In vigore dal 26 apr 1995
I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle norma di cui agli secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 32) che "nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-23