Art. 22
Capo III

Art. 22

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In vigore dal 26 apr 1995
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo e terzo comma; b) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 31, lettera a)) che "il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"." Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 26, comma 31, lettera b)) che"b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-22