Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 1 lug 1956
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purchè: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-21