Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 lug 1956
Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm. Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purchè esse presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-18