Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 1 lug 1956
I limiti delle tensioni indicati dall'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono elevati per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori dei circuiti telefonici a 70 Volta corrente continua ed a 85 Volta corrente alternata di chiamata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-15