Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 1 lug 1956
Gli interruttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti di potenza minore di 500 Watt; b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente nè a corto circuito o messa a terra dell'impianto; c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 85 Volta verso terra; d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e chiusura; e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. E fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampere.
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