Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 1 lug 1956
Nel locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione nominale di esercizio superiore a 25 Volta efficaci c.a. ed a 70 Volta c.c. devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente, nonché ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti contro il contatto delle persone, ancorchè siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile. Può essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od elementi in tensione posti in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile. Non è richiesto il rivestimento isolante di cui ai primo comma per i conduttori o gli elementi di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per la esecuzione di misure, per le quali però debbono essere adottate idonee misure di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-10