Art. 9
Capo II

Art. 9

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In vigore dal 1 lug 1956
Le opere sceniche e quelle temporanee, riutilizzate dopo periodi di inattività dei lavori di ripresa, devono essere accuratamente revisionate da personale pratico per accertare il loro stato di conservazione e di stabilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-9