Art. 8
Capo II

Art. 8

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In vigore dal 1 lug 1956
I materiali recuperati dalle costruzioni sceniche e temporanee, prima di ogni loro reimpiego devono essere revisionati da personale pratico ai fini dell'accertamento del loro stato di conservazione, di idoneità e di resistenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-8