Art. 7
Capo II

Art. 7

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In vigore dal 1 lug 1956
Le opere sceniche, di altezza superiore ai 15 metri, e quelle che, qualunque sia l'altezza, devono essere praticate da masse di persone o comunque soggette a notevoli sovraccarichi durante la ripresa, devono essere allestite sotto la direzione di un ingegnere o architetto abilitato a norme di legge all'esercizio della professione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-7