Art. 6
Capo II

Art. 6

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In vigore dal 1 lug 1956
Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, qualunque sia il sistema adottato per la loro costruzione, devono offrire necessaria resistenza in relazione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e delle persone ed alla massima presumibile azione del vento e degli altri agenti atmosferici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-6