Capo II
Art. 6
6 / 28In vigore dal 1 lug 1956
Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, qualunque sia il sistema adottato per la loro costruzione, devono offrire necessaria resistenza in relazione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e delle persone ed alla massima presumibile azione del vento e degli altri agenti atmosferici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-6