Art. 27
Capo VII

Art. 27

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In vigore dal 26 apr 1995
I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui all'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli zo comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art.26, comma 30, lettera a) che "nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila"." Ha inoltre disposto (con l'art.26, comma 30, lettera b) che "nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-27