Art. 25
Capo VII

Art. 25

25 / 28
In vigore dal 26 apr 1995
Gli esercenti l'attività di stampa di copie positive di film sono puniti con l'ammenda da L. 200.000 a lire 300.000 per l'inosservanza della norma di cui all' secondo comma.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 28) che "Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-25