Capo VII
Art. 24
24 / 28In vigore dal 26 apr 1995
I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui all' primo comma.
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Il D.Lgs.19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 27) che "Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-24