Art. 22
Capo VI

Art. 22

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In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori che nell'interno degli stabilimenti sono esposti comunque a insudiciarsi durante le riprese, devono avere la possibilità di fare la doccia dopo il lavoro in ambienti forniti di impianti di acqua calda e fredda, nonché di mezzi detersivi e per asciugarsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-22