Capo VI
Art. 22
22 / 28In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori che nell'interno degli stabilimenti sono esposti comunque a insudiciarsi durante le riprese, devono avere la possibilità di fare la doccia dopo il lavoro in ambienti forniti di impianti di acqua calda e fredda, nonché di mezzi detersivi e per asciugarsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-22