Art. 20
Capo VI

Art. 20

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In vigore dal 1 lug 1956
Nei teatri di posa o negli altri ambienti di lavoro, nei quali le esigenze dell'isolamento acustico ostacolino il ricambio naturale dell'aria, deve provvedersi a tale ricambio con mezzi artificiali. L'aria da introdurre deve essere scevra da inquinamenti e deve essere distribuita nell'ambiente in modo da assicurare nelle zone di lavoro condizioni igienicamente convenienti. A tale fine si deve all'interno mantenere la temperatura in limiti da 14° e 30° e la umidità relativa dal 40 al 70%. La velocità dell'aria nelle zone di lavoro non deve superare metri 1 per minuto secondo. Per particolari esigenze è consentito scostarsi da detti limiti, per brevi periodi di tempo durante l'orario giornaliero di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-20