Capo V
Art. 19
19 / 28In vigore dal 1 lug 1956
I cavi, i sostegni delle scene, le tubazioni e gli accessori vari, che devono, per inderogabili esigenze tecniche, essere collocati sui pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio dei lavoratori, per il periodo necessario alle riprese sia all'interno che all'esterno, devono essere resi facilmente visibili o segnalati con mezzi idonei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-19