Art. 16
Capo IV

Art. 16

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In vigore dal 1 lug 1956
I riflettori e le batterie di accumulatori mobili devono essere sottoposti a sistematiche verifiche da parte di personale esperto per accertare e garantire le necessarie condizioni di efficienza, e di isolamento delle parti in tensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-16