Art. 13
Capo III

Art. 13

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In vigore dal 1 lug 1956
I riflettori disposti su ponti-luce su cavalletti o su altri appoggi, devono essere installali e, se del caso, ancorati, in modo da assicurarne la stabilità durante il loro impiego.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-13