Art. 11
Capo III

Art. 11

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In vigore dal 1 lug 1956
Le passerelle ed i ponti di servizio esistenti nei teatri di posa o all'esterno, che non debbano essere utilizzati come ponti-luce per il servizio dei riflettori di scena, devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede o di difesa equivalente. L'accesso alle passerelle ed ai ponti di servizio nell'interno dei teatri di posa deve essere assicurato mediante scale fisse a gradini o scale verticali a pioli; queste ultime devono essere provviste di gabbia di protezione quando l'altezza superi metri 5. Il piano di calpestio delle passerelle e dei ponti di servizio deve essere a superficie continua o presentare interstizi o maglie di larghezza non superiore a 3 centimetri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-11