Art. 8 · Requisiti delle camere di ricompressione terapeutica
Capo II

Art. 8

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Requisiti delle camere di ricompressione terapeutica

In vigore dal 1 lug 1956
La camera di ricompressione terapeutica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato; deve essere inoltre munita di impianto di illuminazione artificiale, di spie di ispezione e di dispositivi che permettano l'introduzione dei medicamenti. I manometri ed i congegni di manovra, devono essere posti sia all'esterno che all'interno della camera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-8