Art. 5 · Requisiti delle chiusure
Capo II

Art. 5

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Requisiti delle chiusure

In vigore dal 1 lug 1956
Le porte destinate al passaggio del materiali, nonché quelle di accesso e di comunicazione per il personale, devono essere disposte in modo da potersi aprire soltanto nel senso della maggior pressione. È fatta eccezione per la porta inferiore del tubi di scarico del materiale, la quale deve però essere munita di dispositivo che ne garantisca l'apertura graduale e ne renda possibile la chiusura nonostante la eventuale pressione dell'aria e del materiale. Nel caso in cui il cassone sia fornito di dispositivi automatici per la estrazione e l'introduzione dei materiali, le chiusure interne ed esterne devono funzionare in modo che luna non possa aprirsi se l'altra non è chiusa. Quando i dispositivi non siano automatici, devono adottarsi mezzi ausiliari di garanzia, tali da impedire che il personale possa aprire la chiusura interna o esterna se l'altra non è chiusa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-5