Art. 45 · Decorrenza.
Capo VII

Art. 45

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Decorrenza.

In vigore dal 1 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
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