Art. 42 · Contravvenzioni commesse dai preposti
Capo VII

Art. 42

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Contravvenzioni commesse dai preposti

In vigore dal 26 apr 1995
I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza delle norme di cui agli primo comma, 28, 31 secondo comma, 40 primo e secondo comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758; b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza della norma di cui all', nonché per non avere esercitato la dovuta Vigilanza sui lavoratori per L'osservanza da parte di questi delle norme di cui all' quarto e quinto comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 23, lettera a)) che nella lettera a) dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 23, lettera b)) che nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-42