Art. 35 · Registrazioni
Capo VI

Art. 35

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Registrazioni

In vigore dal 1 lug 1956
Il medico deve: a) riportare nella scheda conforme al modello B, allegato al presente decreto, le note rilevate nel corso delle visite mediche di cui all'articolo precedente; b) comunicare per iscritto al datore di lavoro l'esito delle visite. Le schede indicate nel comma precedente devono essere tenute sul luce di lavoro a disposizione degli Ispettorati del lavoro. L'Ispettorato del lavoro può consentire che le schede siano tenute in altro luogo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-35