Capo V
Art. 29
29 / 45Stabilità dei cassoni
In vigore dal 1 lug 1956
Gli appoggi ed i sostegni del cassone devono essere tali da sopportare il peso del cassone stesso e della zavorra.
Per i cassoni di tipo fisso perduto, il peso del complesso affondato deve superare, ad acqua espulsa, di almeno il 10 per cento il suo dislocamento.
Per i cassoni di tipo mobile sospeso, il peso del complesso immerso ed appoggiato deve superare, ad acqua espulsa, di almeno il 5 per cento il suo dislocamento.
Durante le manovre di sospensione e di spostamento, il cassone deve essere sostenuto e guidato con idonei mezzi di sospensione e trazione ed il peso del complesso deve superare, ad acqua espulsa di almeno il 3 per cento il suo dislocamento.
La zavorra, sia liquida che solida, deve essere sistemata in maniera idonea ed egualmente distribuita; quella solida deve essere disposta saldamente sul cielo del cassone e ad esso ancorata.
L'accesso dei lavoratori nei cassoni deve essere consentito soltanto dopo l'ultimazione delle operazioni necessarie per l'inizio del lavoro proprio nei cassoni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-29