Art. 28 · Compressione e decompressione
Capo V

Art. 28

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Compressione e decompressione

In vigore dal 1 lug 1956
La compressione deve essere condotta con velocità uniforme. La decompressione deve essere effettuata a velocità uniforme per le pressioni non superiori a 1,5 atmosfere. Quando la pressione supera tale limite, la decompressione deve essere effettuata in modo da ridurre rapidamente la pressione iniziale alla metà con la velocità di un decimo di atmosfera al minuto primo; la restante pressione, in particolare quella compresa tra 0,5 e l'atmosferica, deve essere ridotta più lentamente. In modo, tuttavia, che la durata totale della decompressione risulti pari a quella indicata nella tabella di cui all'. Qualora l'Ispettorato del lavoro abbia, ai sensi del secondo comma del successivo , consentito l'unificazione dei periodi di lavoro, i tempi stabiliti per la decompressione devono essere aumentati: a) di 5 minuti per le pressioni non eccedenti le 1,5 atmosfere; b) di 10 minuti per le pressioni comprese tra 1,5 e 2,5 atmosfere; c) di 15 minuti per le pressioni eccedenti le 2,5 atmosfere. I tempi di decompressione possono essere ridotti di non più della metà nel caso di lavoratori che non abbiano svolto lavori fisici e che non siano rimasti in aria compressa per più di un'ora. Il controllo dei tempi di compressione e di decompressione, da eseguirsi mediante l'orologio e la lettura dei manometri, devono essere affidati a persona esperta. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-28