Art. 23 · Temperatura nella campana
Capo V

Art. 23

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Temperatura nella campana

In vigore dal 1 lug 1956
La temperatura nella campana deve essere mantenuta in limiti igienicamente convenienti. A tale scopo si deve provvedere: a) durante la stagione estiva, a refrigerare l'aria all'uscita dai compressori, a ricoprire la campana con stuoie, tende e simili ed a rinfrescare il serbatoio dell'aria con irrorazione di acqua; b) durante la stagione invernale, a proteggere la campana dalla dispersione termica a mezzo di adatta copertura e, ove occorra, a riscaldarla.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-23