Capo V
Art. 21
21 / 45Ricambio dell'aria
In vigore dal 1 lug 1956
Per ciascun operaio che lavora in aria compressa deve essere assicurato un ricambio di aria di almeno quaranta metri cubi orari.
L'Ispettorato del lavoro, quando esistano particolari cause di corruzione dell'aria, può prescrivere un aumento di detto ricambio.
L'aria da immettere nel cassone e nella campana deve essere prelevata in luogo che dia garanzia di sufficiente purezza e, all'uscita dai compressori, deve essere depurata dai prodotti di ossidazione degli olii lubrificanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-21