Art. 20 · Pulizia dell'ambiente di lavoro
Capo V

Art. 20

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Pulizia dell'ambiente di lavoro

In vigore dal 1 lug 1956
Il cassone deve essere tenuto pulito e, per quanto possibile, sgombero da materiale di rifiuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-20