Art. 2 · Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro
Capo I

Art. 2

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Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

In vigore dal 1 lug 1956
Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro Nella esecuzione dei lavori indicati all', devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate: a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; b) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con tenente norme generali per l'igiene del lavoro; c) nei provvedimenti speciali sugli apparecchi a pressione vigilati dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-2