Art. 19 · Bagni a doccia
Capo IV

Art. 19

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Bagni a doccia

In vigore dal 1 lug 1956
L'Ispettorato del lavoro, quando ne riconosca la necessità e tenuto conto dell'importanza del cantiere e della durata dei lavori, può prescrivere la installazione di bagni a doccia, aventi i requisiti costruttivi indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro. I lavoratori hanno l'obbligo di fare il bagno e di osservare i turni all'uopo stabiliti a sensi del citato .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-19