Art. 15 · Denuncia di infortunio o di malattia
Capo III

Art. 15

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Denuncia di infortunio o di malattia

In vigore dal 1 lug 1956
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare telegraficamente all'Ispettorato del lavoro, entro 24 ore, i casi di morte o di infortunio collettivo verificatisi durante il lavoro in aria compressa; deve altresì denunciare a mezzo lettera raccomandata, entro tre giorni da quando ne ha avuto notizia, i casi di malattia e di infortunio che implichino la astensione dal lavoro di durata presumibilmente superiore a tre giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-15