Art. 13 · Presidi medico-chirurgici
Capo III

Art. 13

13 / 45

Presidi medico-chirurgici

In vigore dal 1 lug 1956
Il datore di lavoro deve fornire i presidi medico - chirurgici necessari e deve far prestare le prime cure agli individui colpiti da lesioni derivanti dal lavoro in aria compressa, secondo le modalità e le indicazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-13