Capo III
Art. 13
13 / 45Presidi medico-chirurgici
In vigore dal 1 lug 1956
Il datore di lavoro deve fornire i presidi medico - chirurgici necessari e deve far prestare le prime cure agli individui colpiti da lesioni derivanti dal lavoro in aria compressa, secondo le modalità e le indicazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-13