Capo III
Art. 12
12 / 45Medici ed infermieri
In vigore dal 1 lug 1956
Un infermiere deve essere sempre sul luogo di lavoro durante il periodo in cui i lavoratori svolgono la loro attività in aria compressa e durante la decompressione.
Il medico deve essere facilmente reperibile.
Un mezzo di trasporto deve essere tenuto disponibile, in modo da consentire al medico di raggiungere rapidamente il luogo di lavoro in caso di soccorso di urgenza.
In luoghi ben visibili del cantiere devono essere affissi cartelli indicanti le generalità ed il recapito del medico, nonché l'eventuale numero del suo telefono.
Per le pressioni superiori a 2,5 atmosfere l'Ispettorato del lavoro può prescrivere la presenza del medico nel cantiere o nelle sue immediate vicinanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-12