Art. 99 · Squadre di salvataggio
Capo XIII

Art. 99

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Squadre di salvataggio

In vigore dal 1 lug 1956
Nei cantieri che occupano almeno 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti, deve essere istituita, per ciascun turno di lavoro, una squadra di salvataggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-99