Capo XII
Art. 97
97 / 108Infermeria
In vigore dal 1 lug 1956
Nei cantieri che occupano almeno 500 lavoratori, oltre ai locale di pronto soccorso indicato nell'articolo precedente, deve essere allestita una infermeria, nella quale possano essere ricoverati i lavoratori che siano affetti da lievi forme morbose ovvero che siano in attesa, di trasferimento in luogo di cura. L'infermeria deve contenere almeno due letti se il cantiere occupa un numero di lavoratori inferiore a 1000 e almeno quattro letti se ne occupa un numero superiore. Essa deve avere i requisiti indicati negli e deve essere affidata in custodia ad un infermiere, incaricato di recare eventualmente i primi soccorsi in attesa del medico.
Nei cantieri di cui al comma precedente deve, essere provveduto affinché un medico risieda sul posto.
L'ispettorato del lavoro può esonerare l'imprenditore che ne faccia motivata istanza dall'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, quando nelle vicinanze del cantiere esista un ospedale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-97