Capo XII
Art. 96
96 / 108Pronto soccorso
In vigore dal 1 lug 1956
I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione.
I cantieri che occupano un numero di lavoratori superiore a 100 e quelli la cui distanza da posti pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la tempestiva assistenza, devono avere sul posto di lavoro una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un apposito locale, rispondente ai requisiti di cui agli , fornito dei presidii necessari al pronto soccorso, nonché di acqua potabile, di lavandino e di latrina.
L'imprenditore deve provvedere acchè un medico, prontamente reperibile, possa rapidamente raggiungere, in caso di bisogno, il cantiere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-96