Capo XI
Art. 93
93 / 108Locali di soggiorno
In vigore dal 1 lug 1956
I cantieri in cui siano alloggiati più di 200 lavoratori devono essere provvisti di un capace locale di soggiorno, nel quale questi possano trattenersi durante la ore libere dal lavoro.
Nei cantieri in cui il numero dei lavoratori alloggiati sia inferiore a 200 deve provvedersi almeno a che il refettorio prescritto dal precedente articolo possa essere adibito anche a locale di soggiorno; a tal fine esso deve possedere requisiti di capacità in relazione, sia al numero dei lavoratori che vi consumano i pasti, sia al numero di quelli che vi sostano contemporaneamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-93