Capo I
Art. 9
9 / 108Lavoratori presenti in sotterraneo
In vigore dal 1 lug 1956
Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori, salvo che i lavori siano eseguiti entro il campo visuale diretto di altra persona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-9