Art. 9 · Lavoratori presenti in sotterraneo
Capo I

Art. 9

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Lavoratori presenti in sotterraneo

In vigore dal 1 lug 1956
Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori, salvo che i lavori siano eseguiti entro il campo visuale diretto di altra persona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-9