Art. 8 · Lavoratori di primo impiego
Capo I

Art. 8

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Lavoratori di primo impiego

In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo devono lavorare sotto la guida di altri già pratici, almeno per un periodo di due settimane.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-8